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Rispondano i giuristi Alessandro Galimberti e Giovanni Negri del CdR del Sole 24 Ore, che hanno firmato la denuncia disciplinare contro Franco Abruzzo. Non è reato pubblicare su internet i nomi e i relativi conti svizzeri di cittadini italiani sospettati di evasione fiscale. La Cassazione: "I documenti di origine extraprocessuale non sono coperti da segreto"
Roma, 4 aprile 2011. Non è reato pubblicare su internet i nomi e i relativi conti svizzeri di cittadini italiani sospettati di evasione fiscale. Infatti, non esiste il divieto di pubblicazione di documenti di origine extraprocessuale acquisiti a un procedimento, perché non sono coperti da segreto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha annullato la condanna di una giornalista di una agenzia di stampa italiana che aveva pubblicato i nomi di potenziali evasori delle imposte, intestatari di conti in Svizzera.
Le liste dei sospetti evasori. Due le conclusioni raggiunte dalla prima sezione penale. "E' sanzionata dall'articolo 684 del codice penale la pubblicazione sia di atti che documenti inerenti un procedimento penale di cui per legge sia vietata la pubblicazione". Non solo. Per i giudici è vietata per legge la pubblicazione, come testualmente recita l'articolo 114 del codice di procedura penale, degli atti coperti da segreto o anche solo del loro contenuto. Dunque, riporta il sito Cassazione.net (leggi qui), nel formalizzare l`assoluzione piena della giornalista perché il fatto non sussiste, la Cassazione ha affermato un nuovo principio secondo cui "i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento, non compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non sono coperti da segreto dall'articolo 329 del codice di procedura penale; per essi non vige dunque il divieto di pubblicazione di cui all’articolo 114 del codice di procedura penale la cui violazione possa costituire il reato di cui all’articolo 684 del codice penale".
(Testo in http://www.ilgiornale.it/interni/fisco_cassazione_lecito_mettere_online_liste_sospetti_evasori/giustizia-banche-fisco-cassazione-liste-nomi-svizzera-sospetto-processo/04-04-2011/articolo-id=515433-page=0-comments=1 ).
FISCO. CASSAZIONE: PUBBLICABILI LISTE EVASORI. INFORMATIVE AGENZIA ENTRATE NON SONO COPERTE DA SEGRETO UFFICIO.
Roma, 4 aprile 2011. Non commette il reato di «pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale» il giornalista che rende noti i nomi di presunti evasori fiscali contenuti in una lista messa a punto dall'Agenzia delle Entrate. Lo sottolinea la Cassazione - nella sentenza 13494 depositata oggi - spiegando che «i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento, non compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non sono coperti da segreto; per essi non vige dunque il divieto di pubblicazione». Con questa motivazione, la Suprema Corte ha annullato l'ammenda di 100 euro comminata dal Tribunale di Roma, nel gennaio 2010, a Nicoletta Tamberlich, giornalista dell'agenzia ANSA. La redattrice era stata condannata per aver «inserito nel sito internet della citata agenzia giornalistica, il 27 e 28 marzo 2008, i nomi, le qualità, le possidenze di cittadini italiani presso la banca Lgt del Liechtenstein». Si trattava di una lista di presunti evasori fiscali che avevano occultato all'estero, fino al 2002, circa un miliardo e 340 milioni di euro e sui quali si aprirono indagini da parte di diverse procure. Evidenziando che la giornalista «non ha commesso il reato a lei addebitato», la Cassazione rileva che «la lista resa pubblica è stata sì acquisita al procedimento, ma non costituisce in sè atto o documento compiuto dal pm o dalla pg; è pacifico, invero, che l'organo amministrativo Agenzia delle Entrate non riveste qualifica di polizia giudiziaria». La lista in questione, inoltre, «contenente nomi e qualifiche, nonchè disponibilità su conti esteri, in sè neppure integra notizia di reato in senso proprio, rappresentando solo un, sia pur corposo, spunto investigativo per reati tutti da verificare». (ANSA)
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